Art. 6.
                      Prezzo di aggiudicazione
1.  Le  procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal
Gestore  della  rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari
al  66,8%  del  costo  unitario  variabile riconosciuto per l'energia
elettrica   prodotta   da   impianti  termoelettrici  che  utilizzano
combustibili   fossili  commerciali  in  vigore  in  base  all'ultimo
aggiornamento dell'autorita', aumentato:
    a) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse  di  cui  al  titolo  II,  comma  2, della deliberazione del
Comitato   interministeriale   prezzi   del   29 aprile   1992,  come
determinato  dalla  Cassa  conguaglio per il settore elettrico per il
periodo   di   validita'   1o gennaio-31 dicembre   1999,  valori  di
conguaglio,  nel  caso  di  cessione  di tipo A, prezzo unico, per le
procedure di cui all'art. 5, comma 3;
    b) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse e del 30% del costo evitato di impianto di cui al titolo II,
comma  2,  della  deliberazione del Comitato interministeriale prezzi
del  29 aprile  1992,  come determinato dalla Cassa conguaglio per il
settore  elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre
1999,  valori  di  conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 4;
    c) del  costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse  e  del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma
2,  della  deliberazione  del  Comitato  interministeriale prezzi del
29 aprile  1992,  come  determinato  dalla  cassa  conguaglio  per il
settore  elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre
1999,  valori  di  conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo
unico, in tutti gli altri casi.
  2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas,  nella  vigenza  del  presente decreto, adotti
provvedimenti   di   modifica   della   disciplina  delle  componenti
tariffarie di gradualita', adegua il prezzo base di cui al precedente
comma  1,  in  modo  coerente  con  le  variazioni  delle  condizioni
economiche  della  fornitura  di  energia elettrica per i clienti del
mercato libero cagionate da detti provvedimenti.