Art. 6. Prezzo di aggiudicazione 1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 66,8% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'autorita', aumentato: a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 3; b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 30% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 4; c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validita' 1o gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, in tutti gli altri casi. 2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nella vigenza del presente decreto, adotti provvedimenti di modifica della disciplina delle componenti tariffarie di gradualita', adegua il prezzo base di cui al precedente comma 1, in modo coerente con le variazioni delle condizioni economiche della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero cagionate da detti provvedimenti.