Art. 3. L'art. 34 del vigente statuto dell'Istituto universitario Orientale, e' sostituito dal presente: "Art. 34. - La facolta' programma e coordina le attivita' didattiche dei corsi di studio che ad essa afferiscono; provvede alla destinazione dei posti di ruolo ed alla loro copertura; sceglie e indica, per quanto di propria competenza, l'utilizzazione dei lettori di scambio e dei collaboratori linguistici; esamina le richieste dei professori e ricercatori e le pratiche relative agli studenti; determina, valuta ed approva i piani di studio ed e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'attivita' di orientamento e tutorato cosi' come disciplinata dall'apposito regolamento; propone i piani pluriennali di sviluppo; distribuisce il carico didattico dei professori e dei ricercatori nel rispetto delle norme vigenti e della liberta' di insegnamento dei singoli; predispone l'orario delle lezioni ed il calendario degli esami di profitto e di laurea. La facolta' puo' organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale di educazione permanente nonche' attivita' culturali formative e di orientamento. La facolta' puo' proporre modifiche allo statuto. La facolta', ove occorre, esercita i suoi compiti sentite le altre strutture didattiche e di ricerca competenti in materia. La facolta' delibera sull'uso dei fondi ad essa attribuiti".