Art. 3.
  L'art.   34   del   vigente   statuto  dell'Istituto  universitario
Orientale, e' sostituito dal presente:
  "Art.   34.  -  La  facolta'  programma  e  coordina  le  attivita'
didattiche dei corsi di studio che ad essa afferiscono; provvede alla
destinazione  dei  posti  di  ruolo ed alla loro copertura; sceglie e
indica, per quanto di propria competenza, l'utilizzazione dei lettori
di  scambio e dei collaboratori linguistici; esamina le richieste dei
professori  e  ricercatori  e  le  pratiche  relative  agli studenti;
determina,  valuta  ed  approva  i piani di studio ed e' responsabile
dell'organizzazione    e    del   funzionamento   dell'attivita'   di
orientamento   e   tutorato  cosi'  come  disciplinata  dall'apposito
regolamento; propone i piani pluriennali di sviluppo; distribuisce il
carico  didattico dei professori e dei ricercatori nel rispetto delle
norme   vigenti   e  della  liberta'  di  insegnamento  dei  singoli;
predispone  l'orario  delle  lezioni  ed il calendario degli esami di
profitto   e  di  laurea.  La  facolta'  puo'  organizzare  corsi  di
perfezionamento   ed   aggiornamento   professionale   di  educazione
permanente  nonche'  attivita' culturali formative e di orientamento.
La  facolta'  puo'  proporre modifiche allo statuto. La facolta', ove
occorre,   esercita   i  suoi  compiti  sentite  le  altre  strutture
didattiche  e  di ricerca competenti in materia. La facolta' delibera
sull'uso dei fondi ad essa attribuiti".