IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente, misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto   decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 5, commi 1 e 10 nonche' l'art. 7, comma 7;
  Visto  l'art.  2,  comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive proroghe;
  Visto  l'art.  4,  commi  15,  35 e 36 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma 4, dell'art. 6, del decreto legislativo
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28  novembre  1996,  n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennita' di
mobilita'  di  cui  al  sopracitato  art. 2, comma 22, della legge n.
549/1995;
  Visto  il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con
il  quale  sono stati definiti i criteri di priorita' del citato art.
62,  comma  1,  lettera g), della legge n. 488/1999, registrato dalla
Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a. Panda inoltrata presso la
competente  direzione  regionale  del lavoro come da protocollo della
stessa,  in  data  8  agosto  2000,  che  unitamente  al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  26 luglio 2000,
stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,  decorrente dal
1o settembre  2000,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore commercio applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui 22 unita'
lavorative  in  part-time  da  24  a  12 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 192 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o settembre 2000 al 31 agosto
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella   misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28  novembre  1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Panda, con sede in Cagliari, unita' di Villasor (Cagliari) per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', di cui
22 unita' lavorative in part-time da 24 a 12 ore medie settimanali su
un organico complessivo di 192 unita'.