IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto; Visto l'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto, ammettendo alla rete qualsiasi tabaccaio che ne faccia richiesta; Visto che l'art. 33 citato ha ricevuto attuazione a mezzo del decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, secondo cui la rete di raccolta dovra' passare da 15.000 punti a circa 35.000 punti complessivi; Considerato che l'allargamento della rete non puo' piu' essere rinviato per la valenza che la stessa assume per i servizi di interesse pubblico ad essa connessi; Considerato, a tal riguardo, l'impegno assunto dal Sottosegretario di Stato per le finanze alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, svoltasi il 19 settembre 2000, sulla gestione dei giochi e sul Lotto; Considerato che i costi degli impianti e della gestione per l'allargamento sono stati stimati in circa 1.000 miliardi di lire; Rilevato che non sussistono le condizioni di bilancio perche' l'amministrazione possa assumere il sopra stimato onere; Considerato che la societa' Lottomatica e' partecipe in modo specifico e diretto dell'esercizio dei pubblici poteri inerenti al gioco; Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 17 marzo 1993, secondo cui la durata della concessione e' fissata in nove anni (comma 1), con l'intesa che (comma 3) "alla scadenza la presente concessione si rinnovera' tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'amministrazione, da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa"; Vista la lettera del 14 settembre 2000, con cui la societa' Lottomatica ha manifestato la sua disponibilita' a certe condizioni a sostenere tutti gli oneri connessi all'estensione della rete del Lotto; Considerato altresi' che nel corso delle trattative il concessionario ha confermato la citata disponibilita' a fronte di una maggiore stabilita' del rapporto concessorio nei limiti massimi gia' valutati dalla Comunita' europea; Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico a che la medesima societa', senza alcun costo aggiuntivo per l'erario, provveda all'allargamento della rete, a fronte di una maggiore stabilita' del rapporto e certezza della durata della gestione; Rilevato tuttavia che tale durata non potra' superare il complessivo periodo di diciotto anni, gia' previsto (salvo disdetta o revoca) dalla concessione in vigore; Rilevato infatti che trattasi dell'originario termine ultimo di individuazione del concessionario, termine che l'amministrazione aveva a suo tempo programmato con il citato art. 6, comma 3 della concessione; Ritenuto che puo' sopperirsi alla mancanza di fondi con la previsione di rendere certo il dies ad quem della concessione, salvi i casi di inadempimento del concessionario; Rilevato che il potere di disdetta di cui all'art. 6, comma 3, della concessione va subordinato alla negativa verifica dell'amministrazione circa l'avvenuta attivazione tecnica dei punti previsti dal programma di ampliamento della rete; Rilevato che nella predetta ipotesi di disdetta, deve essere comunque garantito al concessionario l'indennizzo determinato in base al consueto criterio, di cui all'art. 936 del codice civile, della minor somma fra lo speso ed il migliorato; Ritenuto necessario sulla base dell'attivita' svolta dalla Lottomatica integrare la concessione con nuove previsioni a salvaguardia dell'interesse pubblico, in accordo con il concessionario; Viste le indicazioni contenute nella nota del 14 novembre 2000, del Sottosegretario di Stato delegato per materia; Decreta: Art. 1. Il comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed il successivo comma 6 del medesimo articolo, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono sostituiti dai seguenti: "5. Le commissioni giudicatrici delle gare indette dal concessionario sono nominate dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato". "6. Il Presidente ed i componenti delle commissioni sono scelti sulla base di specifiche competenze professionali, correlate alla tipologia delle gare da espletare".