Art. 3.
  All'art.  8  dopo il comma 1 del decreto ministeriale 17 marzo 1993
e' inserito il seguente nuovo comma:
    1-bis.  Il  concessionario  e' obbligato ad effettuare, a propria
cura e spese, l'attivazione del servizio presso le ricevitorie di cui
al  decreto direttoriale 30 dicembre 1999, fermo restando il rispetto
integrale  della  normativa  interna e comunitaria in materia di gare
pubbliche  europee  per  forniture e servizi, nei due anni successivi
dall'efficacia  del  presente  decreto, con cadenza mensile di almeno
1.000  ricevitorie,  i  cui  provvedimenti  siano stati comunicati al
concessionario dall'amministrazione con preavviso minimo di tre mesi.