Art. 3. All'art. 8 dopo il comma 1 del decreto ministeriale 17 marzo 1993 e' inserito il seguente nuovo comma: 1-bis. Il concessionario e' obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, l'attivazione del servizio presso le ricevitorie di cui al decreto direttoriale 30 dicembre 1999, fermo restando il rispetto integrale della normativa interna e comunitaria in materia di gare pubbliche europee per forniture e servizi, nei due anni successivi dall'efficacia del presente decreto, con cadenza mensile di almeno 1.000 ricevitorie, i cui provvedimenti siano stati comunicati al concessionario dall'amministrazione con preavviso minimo di tre mesi.