Art. 4. L'art. 20 del decreto ministeriale del 17 marzo 1993, e' sostituito dal seguente: "Impegni specifici del concessionario 1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, garantisce che: a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministro delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione; b) il capitale sociale non verra' ridotto se non previa autorizzazione del Ministro delle finanze. 2. Il concessionario ha facolta' di quotarsi presso il mercato borsistico. A far tempo dalla richiesta di quotazione non si applica quanto previsto nel precedente comma 1, alle lettere a) e b). L'acquisizione comunque attuata da parte di terzi, diversi dagli attuali soci della societa', del controllo della stessa, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 codice civile, e' soggetta all'autorizzazione del Ministro delle finanze che provvede entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. La nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del presidente del collegio sindacale sara' sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze".