Art. 4.
  L'art. 20 del decreto ministeriale del 17 marzo 1993, e' sostituito
dal seguente:
  "Impegni specifici del concessionario
  1.   Il   concessionario,   per  tutta  la  durata  della  presente
concessione, garantisce che:
    a) le  azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite
senza   preventiva   autorizzazione  vincolante  del  Ministro  delle
finanze.  I  nuovi  azionisti  dovranno,  in ogni caso, dare atto per
iscritto  di  conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti
dal concessionario con la presente concessione;
    b) il   capitale   sociale  non  verra'  ridotto  se  non  previa
autorizzazione del Ministro delle finanze.
  2.  Il  concessionario  ha  facolta'  di quotarsi presso il mercato
borsistico.  A far tempo dalla richiesta di quotazione non si applica
quanto  previsto  nel  precedente  comma  1,  alle  lettere  a) e b).
L'acquisizione  comunque  attuata  da  parte  di terzi, diversi dagli
attuali  soci  della  societa',  del controllo della stessa, ai sensi
dell'art.  2359,  n.  1 codice civile, e' soggetta all'autorizzazione
del  Ministro  delle  finanze  che provvede entro trenta giorni dalla
data della richiesta.
  3. La nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato/Direttore
generale  e del presidente del collegio sindacale sara' sottoposta al
preventivo gradimento del Ministro delle finanze".