Art. 5.
  Oltre  i  primi  tremila  miliardi  di  incasso,  per gli scaglioni
successivi  di  mille  miliardi ciascuno, la riduzione costante dello
0,160%, di cui all'art. 21, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo
1993,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 11 del decreto ministeriale
8 novembre  1993, si applica come riduzione percentuale sull'aliquota
dello scaglione precedente.