Art. 5. Oltre i primi tremila miliardi di incasso, per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, la riduzione costante dello 0,160%, di cui all'art. 21, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, si applica come riduzione percentuale sull'aliquota dello scaglione precedente.