Art. 6. All'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, le parole "nella misura dello 0,3% dei compensi stessi" sono sostituite dalle parole seguenti: "nella misura dello 0,3% delle riscossioni del concessionario di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560".