Art. 6.
  All'art.  23,  comma  1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, le
parole  "nella misura dello 0,3% dei compensi stessi" sono sostituite
dalle parole seguenti:
  "nella  misura  dello  0,3% delle riscossioni del concessionario di
cui   all'art.   31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16 settembre 1996, n. 560".