Art. 8.
  1.  Gli  articoli  8-bis  ed  il  comma  3 dell'art. 21, introdotti
rispettivamente  dagli  articoli 3  e  11  del  decreto  ministeriale
8 novembre 1993, sono abrogati.
  2. La societa' Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione
e pubblicita' del gioco del Lotto, successivi alla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  e  sottopone  preventivamente,  per
l'approvazione,   all'Amministrazione   il   piano   annuale  per  la
promozione  e pubblicita', in misura non inferiore al 7% del compenso
percepito dal concessionario per l'anno precedente.