Art. 8. 1. Gli articoli 8-bis ed il comma 3 dell'art. 21, introdotti rispettivamente dagli articoli 3 e 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono abrogati. 2. La societa' Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione e pubblicita' del gioco del Lotto, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sottopone preventivamente, per l'approvazione, all'Amministrazione il piano annuale per la promozione e pubblicita', in misura non inferiore al 7% del compenso percepito dal concessionario per l'anno precedente.