Art. 9.
  Le  economie  di  gestione  della  rete  di  telecomunicazioni  del
concessionario  derivanti  dalla prestazione, diretta o indiretta, di
servizi  diversi  dalla raccolta del gioco del Lotto sono determinate
da  parte  di  una  commissione  paritetica,  nominata  dal Direttore
generale  dei  Monopoli  di Stato, e proporzionalmente ristorate ogni
anno  allo Stato, dalla data di efficacia del presente decreto, nella
misura percentuale di utilizzo verificata dalla commissione stessa.