Art. 9. Le economie di gestione della rete di telecomunicazioni del concessionario derivanti dalla prestazione, diretta o indiretta, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto sono determinate da parte di una commissione paritetica, nominata dal Direttore generale dei Monopoli di Stato, e proporzionalmente ristorate ogni anno allo Stato, dalla data di efficacia del presente decreto, nella misura percentuale di utilizzo verificata dalla commissione stessa.