IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni; Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Considerata l'opportunita' di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui e' ammessa la commercializzazione; Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE (in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato B, e al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76; Considerato che occorre provvedere, in conformita' al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati B e C al succitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. La lettera c) dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: c) sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 36, 40, 42, 50 e 100 pezzi.