Art. 1-bis. Interventi a favore dei pensionati (( 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, e' corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso e' disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite. 2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma 1. 3. L'importo del rimborso non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. )) Riferimenti normativi: Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante "Istituzione del casellario centrale dei pensionati", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario: "Art. 1. (Risultati differenziali). - 1.-3. (Omissis). 4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.".