Art. 1-bis.
                 Interventi a favore dei pensionati
((  1.   Per   l'anno   2000,  quale  rimborso  forfetario  di  parte
delle maggiori  entrate  affluite  all'erario a titolo di imposta sul
valore  aggiunto,  e'  corrisposto  dall'INPS,  in sede di erogazione
della    tredicesima   mensilita'   ovvero   dell'ultima   mensilita'
corrisposta  nell'anno,  un  importo pari a lire 200.000 a favore dei
soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a
carico   dell'assicurazione   generale  obbligatoria  e  delle  forme
sostitutive,  esclusive  ed esonerative della medesima, nonche' delle
forme  pensionistiche  obbligatorie  gestite  dagli  enti  di  cui al
decreto   legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,   e  successive
modificazioni,  concernente  la  trasformazione in persone giuridiche
private  di  enti  gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza,  il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni
al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso e' disposto utilizzando
il  monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei
soggetti  per  i  quali il predetto importo complessivo annuo risulti
superiore  al  trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore
al  limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di
lire  200.000,  il  rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del
predetto limite.
  2.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti di cui al comma 1 non risultino
beneficiari  di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei
pensionati,  istituito  con  decreto  del Presidente della Repubblica
31 dicembre  1971,  n.  1388, e successive modificazioni, provvede ad
individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario
di  cui  al  comma  1,  che  provvede  negli  stessi termini e con le
medesime modalita' indicati nello stesso comma 1.
  3.  L'importo  del  rimborso  non  costituisce  reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
  4.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634
miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma
4,  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, con le maggiori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. ))
          Riferimenti normativi:
              Il  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
          1971, n. 1388, recante "Istituzione del casellario centrale
          dei  pensionati",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          27 marzo 1972, n. 82.
              Si  riporta  il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   302   del  27 dicembre  1999,  supplemento
          ordinario:
              "Art. 1. (Risultati differenziali). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero
          nel  2000  rispetto  alle  previsioni sono prioritariamente
          destinate  a  realizzare  gli  obiettivi sull'indebitamento
          netto  delle  pubbliche  amministrazioni  e  sui  saldi  di
          finanza  pubblica  definiti dal documento di programmazione
          economico-finanziaria   2000-2003.   In   quanto  eccedenti
          rispetto  a  tali  obiettivi, le eventuali maggiori entrate
          derivanti  dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai
          sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese
          sono  destinate  alla  riduzione  della  pressione fiscale,
          salvo  che  si  renda  necessario  finanziare interventi di
          particolare  rilievo  per lo sviluppo economico ovvero fare
          fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.".