Art. 2.
                  Sospensione dell'aumento annuale
             delle aliquote di accisa sugli oli minerali
  1.  Per  l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
((  sul  carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli
oli  emulsionati  di  cui  all'articolo  3  del  presente  decreto ))
occorrenti  per  il  raggiungimento  progressivo  della  misura delle
aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005.
          Riferimento normativo:
              Si  riporta  il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  1998,  n.  302,
          supplemento ordinario:
              "Art.   8.  (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica e misure compensative). - 1.-4. (Omissis).
              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1o gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
              6.-13. (Omissis).".