Art. 2. Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali 1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, (( sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto )) occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005. Riferimento normativo: Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 8. (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1.-4. (Omissis). 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 6.-13. (Omissis).".