Art. 3.
                           Oli emulsionati
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo   derivanti  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le  aliquote  di  accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo
12,  comma  1,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite
nelle seguenti misure:
    a) emulsione  con  oli da gas usata come carburante: lire 513.693
per mille litri;
    b) emulsione   con   oli  da  gas  usata  come  combustibile  per
riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
    c) emulsione  con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento:
      con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
      con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
    d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
      con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
      con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.
          Riferimento normativo:
              Si  riporta  il  testo dell'art. 12, della citata legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  vigente  anteriormente  alle
          variazioni  decorrenti  dal  3 ottobre  2000 al 31 dicembre
          2000, stabilite dal presente articolo:
              "Art.  12.  (Oli  emulsionati).  -  1.  Nell'elenco dei
          prodotti  assoggettati  ad  imposizione ed aliquote vigenti
          alla  data  del  1o gennaio  2005,  di  cui  all'allegato 1
          annesso  alla  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita,
          prima  della  voce  "Gas  di petrolio liquefatti (GPL)", la
          seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero
          di  olio  combustibile  denso con acqua contenuta in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                a) emulsione  con  oli  da gas usata come carburante:
          lire 704.704 per mille litri;
                b) emulsione  con  oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
                c) emulsione  con  olio combustibile denso usata come
          combustibile  per  riscaldamento: con olio combustibile ATZ
          lire  617.810  per mille chilogrammi, con olio combustibile
          BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
                d) emulsione  con  olio  combustibile  denso  per uso
          industriale:  con  olio  combustibile  ATZ  lire 86.423 per
          mille  chilogrammi,  con  olio combustibile BTZ lire 43.212
          per mille chilogrammi".
              2.  Alle  emulsioni  di  cui al comma 1 si applicano le
          disposizioni  di  cui all'art. 8, commi 3, 5, 6 e 10, della
          legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e il nuovo trattamento
          fiscale  decorre  dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote
          di  accisa  sono  stabilite  dal decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  di cui al citato art. 8, comma 5,
          tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
          allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto
          per  l'anno  1999  dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
              3.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  caratteristiche  tecniche delle emulsioni ai
          fini   della   verifica  dell'idoneita'  all'impiego  nella
          carburazione e nella combustione.
              4.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  cui  all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  emanato  successivamente  alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  la lettera c) del comma 10
          dell'art.   8  della  citata  legge  n.  448  del  1998  e'
          sostituita dalla seguente:
                c)    a   compensare   i maggiori   oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno".
              5.  Alla nota 1) dell'art. 26 del testo unico approvato
          con  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  primo  periodo, le parole: "negli esercizi di
          ristorazione e" sono soppresse;
                b) nel  secondo periodo, dopo le parole: "nel settore
          alberghiero," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di
          ristorazione,     negli     impianti    sportivi    adibiti
          esclusivamente  ad  attivita'  dilettantistiche  e  gestiti
          senza fini di lucro,";
                c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "
          Si  considerano  altresi'  compresi  negli usi industriali,
          anche quando non e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi
          del  gas  metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle
          attivita'   ricettive  svolte  da  istituzioni  finalizzate
          all'assistenza  dei disabili, degli orfani, degli anziani e
          degli indigenti ".".