Art. 4.
                 Disposizioni concernenti il gasolio
           per riscaldamento e il GPL per le zone montane
  1.  Per  il  periodo  3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della
riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera
c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e'  aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile
per  riscaldamento  e  di  lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio
liquefatto.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c)
indicata  nel  comma  1,  come  sostituita dall'articolo 12, comma 4,
della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, per "frazioni di comuni" si
intendono  le  porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi
comprese  le  aree  su  cui  insistono  case  sparse. Per le frazioni
appartenenti alla zona climatica F, di cui al suddetto decreto n. 412
del  1993, il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva,
in  cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta
l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
  3.  Nel  numero 4)  della  lettera  c)  di  cui  al  comma  1, come
sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il
riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si
intende  limitato  alle  sole  frazioni,  non metanizzate, della zona
climatica   E,   appartenenti  ai  comuni  metanizzati  che  ricadono
anch'essi nella zona climatica E.
  4.  La  sostituzione  della  lettera c) di cui al comma 1, disposta
dall'articolo  12,  comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha
effetto,  per  quanto  concerne  le nuove ipotesi di applicazione del
beneficio  previste  dalla norma cosi' come sostituita con decorrenza
retroattiva  dal  1999,  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((  4-bis.  Per  il  periodo  3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare
della   agevolazione   fiscale   con   credito   d'imposta   prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornita.
  4-ter.   Ai   fini   dell'attuazione   delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione
sono  ammessi  ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle
entrate  competenti,  dell'autodichiarazione sul credito maturato con
la   tabella   dei   Kwh  forniti,  avvalendosi  delle  procedure  di
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
  4-quater.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei commi 4-bis e
4-ter,  valutato  in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
con  le maggiori  entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
))
          Riferimento normativo:
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, comma 10 (come da
          ultimo  modificato  dalla  legge  21 novembre 2000, n. 342,
          recante  "Misure  in  materia  fiscale",  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del 25 novembre 2000, S.O. n.
          194), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nel
          riferimento normativo dell'art 2.
              "Art.   8.  (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica e misure compensative). - 1.-9. (Omissis).
              10.  Le maggiori  entrate  derivanti  per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge
          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'
          abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti
          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70
          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i
          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti
          confezionati in bombole;
                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E
          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'
          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto
          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei
          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non
          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate
          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali
          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al
          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
          anno;
                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale.
              11.-13. (Omissis).".
              Per  il  testo  dell'art.  12,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  si  rimanda  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 3.
              Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412,
          recante  "Regolamento  recante  norme per la progettazione,
          l'installazione,   l'esercizio   e  la  manutenzione  degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi  di  energia,  in  attuazione dell'art. 4, comma 4,
          della  legge  9 gennaio  1991,  n.  10",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.:
              "Art.  2  (Individuazione  della  zona  climatica e dei
          gradi-giorno). - 1.-3. (Omissis).
              4.  I  comuni  aventi  porzioni  edificate  del proprio
          territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
          comunale,  quota  indicata  nell'allegato  A, qualora detta
          circostanza,  per  effetto della rettifica dei gradi-giorno
          calcolata   secondo  le  indicazioni  di  cui  al  comma 3,
          comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
          provvedimento  del  Sindaco,  attribuire  esclusivamente  a
          dette porzioni del territorio una zona climatica differente
          da  quella  indicata  in  allegato A. Il provvedimento deve
          essere   notificato   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   e  dell'ENEA  e  diventa
          operativo  qualora  entro  novanta giorni dalla notifica di
          cui  sopra  non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
          un  provvedimento  interruttivo  del decorso del termine da
          parte   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Una  volta  operativo  il  provvedimento
          viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
          avvisi  e  comunicato  per  conoscenza alla regione ed alla
          provincia di appartenenza.".
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  (come  da ultimo
          modificato  dalla  legge  21 novembre 2000, n. 342, recante
          "Misure  in  materia  fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  276  del 25 novembre 2000, S.O. n. 194), del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
          di  semplificazione  degli  adempimenti dei contribuenti in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni",  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, S.O.:
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (lettera abrogata);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Comma abrogato).".
              Per   il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  si  rimanda  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 1-bis.