Art. 5. Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi; gas metano per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo; b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo; c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo. 2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale. 3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 per 100 chilogrammi di prodotto. (( In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta e' equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed e' praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze puo' essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilita' di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto. 5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. 5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento. )) Riferimenti normativi: La tariffa T1 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, recante "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana", riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, S.O.: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. (Art. 3, secondo comma, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma secondo, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.". Si riporta il testo dell'art. 14 e dell'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario: "Art. 14 (Art. 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 4 testo unico birra 1924 - Art. 14 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 18 decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374). (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000". "Allegato I Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico Oli minerali. Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg; Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche. Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro. Energia elettrica. Per ogni kWh di energia impiegata: per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile. Imposizioni diverse. Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg". Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, recante "Disposizioni in materia di colorazione del gasolio per riscaldamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1997, n. 96. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario: "Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo) 1. - 126. (Omissis). 127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 128. - 224 (Omissis).". Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1-bis.