Art. 5.
             Aliquote di accisa per taluni oli minerali
           utilizzati come combustibile per riscaldamento
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo   derivanti  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le   aliquote  di  accisa  dei  seguenti  prodotti  petroliferi  sono
stabilite nella sottoindicata misura:
    olio  da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento:
lire 697.398 per mille litri;
    gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati come combustibile per
riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
    gas metano per combustione per usi civili:
      a) per  usi  domestici  di  cottura  cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
      b) per  uso  riscaldamento  individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
      c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
    per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
      a) per  gli  usi  di  cui alle precedenti lettere a) e b): lire
46,78 per metro cubo;
      b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
  2.  Le  variazioni  di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e
per  i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia'
immessi  in  consumo  e  che  alle  ore  zero del 3 ottobre 2000 sono
posseduti  in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti
dei depositi per uso commerciale.
  3.  Gli  esercenti  di  cui al comma 2, per ottenere il rimborso di
quanto  spettante,  presentano,  entro  sessanta giorni dal 3 ottobre
2000,  apposita  istanza,  contenente  anche  la  dichiarazione delle
giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza
competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso mediante
accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4.  La  misura  del  colorante  previsto  per  il  gasolio  per uso
riscaldamento  dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  15 aprile  1997,  pubblicato  nella  (( Gazzetta
Ufficiale )) n. 96 del 26 aprile 1997, e' fissata in grammi 4 per 100
chilogrammi di prodotto. (( In vigenza di un'aliquota d'accisa per il
gasolio  usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella
prevista  per  il  gasolio  usato  come  carburante,  a decorrere dal
sessantesimo  giorno  successivo  a quello di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui
al  primo  periodo  vengono  aggiunti,  per  ogni  100 chilogrammi di
gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di
2-Etil-Antrachinone  (tracciante  RS);  l'additivazione  suddetta  e'
equiparata,  agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione
ed  e'  praticata  indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio,
secondo  modalita'  stabilite  dall'amministrazione  finanziaria. Con
decreto   dirigenziale   del  Ministero  delle  finanze  puo'  essere
stabilita  una  formula  di denaturazione diversa da quella di cui al
secondo  periodo.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  effettuare  la
denaturazione,  oltre  che  nei  depositi fiscali, anche nei depositi
liberi collegati agli stessi via oleodotto.
  5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al
gasolio  utilizzato  nelle  coltivazioni  sotto  serra,  l'accisa  si
applica  nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista
per  il gasolio usato come carburante. Per le modalita' di erogazione
del  beneficio  si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,  valutato in lire 3
miliardi  per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  con  le maggiori  entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.
  5-bis.  Nella  nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di
determinazione  delle  aliquote  degli  oli  combustibili semifluidi,
fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si
intende  effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato
come combustibile per riscaldamento. ))
          Riferimenti normativi:
              La tariffa T1 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
          1986,  recante "Metodo per la determinazione e la revisione
          delle  tariffe  del  gas  distribuito a mezzo rete urbana",
          riguarda  l'uso  domestico  per  la  cottura  dei cibi e la
          produzione di acqua calda.
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante
          "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,
          S.O.:
              "Art.  1  (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
          3,  legge  n.  646/1950;  articolo unico, legge n. 13/1955;
          art.  1,  legge  n.  105/1955;  articolo  unico,  legge  n.
          760/1956;  articolo unico, legge n. 2523/1952.) Il presente
          testo   unico   si  applica,  qualora  non  sia  prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
              (Art.  3,  secondo  comma,  legge  n. 646/1950; art. 8,
          legge  n.  634/1957). Qualora il territorio dei comprensori
          di  bonifica  di cui al precedente comma comprenda parte di
          quello  di  un  comune  con popolazione superiore ai 10.000
          abitanti  alla  data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
          testo  unico  sara'  limitata  al  solo  territorio di quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi.
              (Articolo  unico,  legge  n.  2523/1952;  art. 1, comma
          secondo,   legge  n.  853/1971).  Gli  interventi  comunque
          previsti  da  leggi  in  favore  del  Mezzogiorno d'Italia,
          escluse  quelle che hanno specifico riferimento ad una zona
          particolare,  si  intendono, in ogni caso, estesi a tutti i
          territori indicati nel presente articolo.".
              Si  riporta il testo dell'art. 14 e dell'allegato I del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:
              "Art.   14   (Art.  67  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 gennaio   1988,  n.  43  -  Art.  20  regio
          decreto-legge n. 334/1939 - Art. 4 testo unico birra 1924 -
          Art.  14  decreto-legge  n.  331/1993  -  Art.  18  decreto
          legislativo  8 novembre 1990, n. 374). (Recuperi e rimborsi
          dell'accisa). -  1.  Le  somme  dovute a titolo d'imposta o
          indebitamente  abbuonate  o  restituite  si  esigono con la
          procedura  di riscossione coattiva prevista dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43, e
          successive  modificazioni.  Prima di avviare tale procedura
          gli  uffici  spediscono,  mediante raccomandata postale, un
          avviso  di pagamento fissando un termine di quindici giorni
          per  l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del
          predetto avviso.
              2.  L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente
          pagata.  Il  rimborso  deve  essere  richiesto,  a  pena di
          decadenza,  entro  due anni dalla data del pagamento. Sulle
          somme  da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
          prevista   dall'art.   3   a   decorrere   dalla   data  di
          presentazione della relativa istanza.
              3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo
          possono  dar  luogo  a  rimborso della stessa, su richiesta
          dell'operatore  nell'esercizio della attivita' economica da
          lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
          o  esportati.  Il  rimborso  compete  anche nel caso in cui
          vengano  autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un
          prodotto  per  il  quale  e'  dovuta  l'accisa di ammontare
          inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza
          di  rimborso  e' presentata, a pena di decadenza, entro due
          anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
              4.  Il  rimborso  puo'  essere  concesso anche mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa.  In  caso  di  dichiarazioni infedeli, volte a
          ottenere  il  rimborso dell'imposta per importi superiori a
          quelli  dovuti,  si  applicano  le sanzioni previste per la
          sottrazione  dei  prodotti all'accertamento ed al pagamento
          dell'imposta.
              5.  Non  si  fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla
          riscossione, di somme non superiori a lire 20.000".
                                                          "Allegato I
       Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
       vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
          Oli minerali.
              Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
              Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
              Petrolio lampante o cherosene:
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          415.990 per mille litri;
              Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri;
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg;
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.220 per mille kg;
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
                per combustione per usi civili:
                  a) per  usi  domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
                  b) per  usi  di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc;
                per  i  consumi  nei  territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                  a) per  gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
          b): lire 74 al mc;
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
          Alcole e bevande alcoliche.
              Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
              Vino: lire zero;
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero;
              Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
              Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro.
          Energia elettrica.
              Per ogni kWh di energia impiegata:
                per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni: lire
          4,10 per ogni kWh;
                per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese
          e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.
          Imposizioni diverse.
              Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
              Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg".
              Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  15 aprile  1997, recante "Disposizioni in
          materia  di  colorazione del gasolio per riscaldamento", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1997, n. 96.
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 127, della legge
          23 dicembre    1996,    n.    662,   recante   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, supplemento
          ordinario:
              "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo) 1. - 126. (Omissis).
              127.  Per  il  gasolio  utilizzato per il riscaldamento
          delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si
          applica   nella  misura  del  10  per  cento  dell'aliquota
          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso
          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti
          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi
          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate
          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture
          floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
          dell'art.   14   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              128. - 224 (Omissis).".
              Per   il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre   1999,  n.  488,  si  rimanda  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 1-bis.