Art. 6.
            Aliquote di accisa per i carburanti agricoli
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al
consumo   derivanti  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del
petrolio,  a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
le  aliquote  di  accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al
testo  unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  si  applicano  per  il  gasolio  nella  misura del 22 per cento
dell'aliquota  prevista per il gasolio usato come carburante e per la
benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
  2.  Il  trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai
prodotti  giacenti  alla  stessa  data in quantita' superiori a 3.000
chilogrammi  presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i
depositi  per  la  diretta  somministrazione al dettaglio di prodotti
agevolati per uso agricolo.
  3.  Gli  esercenti  i  depositi  di cui al comma 2, per ottenere il
rimborso  di  quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal
3 ottobre  2000,  apposita istanza, contenente anche la dichiarazione
delle  giacenze  possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di
finanza  competenti per territorio; il rimborso spettante e' concesso
mediante  accredito  ai  sensi dell'art. 14 del testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
          Riferimenti normativi:
              Si  riporta il testo della tabella A, n. 5, del decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  gia'  citato  nei
          riferimenti normativi dell'art. 5.
                                                           "Tabella A
       IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
        DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
              SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE
Impieghi                                        |Agevolazione
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1. - 4. (Omissis).                              |
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5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in    |
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e|
nella florovivaistica:                          |
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gasolio                                         |30% aliquota normale
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benzina                                         |55% aliquota normale
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L'agevolazione per la benzina è limitata alle   |
macchine agricole con potenza del motore non    |
superiore a 40 CV e non adibite a lavori per    |
conto terzi; tali limitazioni non si applicano  |
alle mietitrebbie.                              |
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L'agevolazione viene concessa, anche mediante   |
crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri|
stabiliti, in relazione alla estensione dei     |
terreni, alla qualità delle colture ed alla     |
dotazione delle macchine agricole effettivamente|
utilizzate, con decreto del Ministro delle      |
finanze, di concerto con il Ministro delle      |
risorse agricole, alimentari e forestali, da    |
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della   |
legge 23 agosto 1988, n. 400.                   |
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6. - 16. (Omissis).".                           |
              Per  il  testo  dell'art.  14  del  decreto legislativo
          26 ottobre   1995,   n.  504,  si  rimanda  ai  riferimenti
          normativi dell'art. 5.