Art. 7.
               Disposizioni finalizzate all'incremento
                      delle entrate dei giochi
  1.  Il  Ministro delle finanze pubblica entro quarantacinque giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le
concessioni  dell'esercizio  delle  lotterie  istantanee,  di  quelle
tradizionali  e  dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data.
Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro
strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie
o ai giochi suindicati.