Art. 8.
                Versamento del prelievo supplementare
  1.  Le  somme  dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento  (CEE)  n.  3950/92,  e  successive  modificazioni, ed al
regolamento  (CEE)  n.  536/93,  e  successive modificazioni, possono
essere   versate   dagli   acquirenti   con   le  modalita'  previste
dall'articolo 1,  commi  15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n.
43,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n.
118, e successive modificazioni.
((  1-bis.  L'esatta  localizzazione  delle aziende ubicate in comuni
parzialmente  delimitati  opera, ai fini stabiliti dall'art. 1, comma
6,   del   decreto-legge   1o marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal
periodo 2000-2001. ))
          Riferimenti normativi:
              Il  regolamento  (CEE) n. 3950/92 del 28 dicembre 1992,
          recante   "Regolamento  del  Consiglio  che  istituisce  un
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari", e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre
          1992, n. L 405, ed e' entrato in vigore il 3 gennaio 1993.
              Il  regolamento  (CEE)  n.  536/93  del  9 marzo  1993,
          recante  "Regolamento  della  Commissione che stabilisce le
          modalita'  di  applicazione  del prelievo supplementare nel
          settore  del  latte  e  dei  prodotti lattiero-caseari", e'
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  10 marzo  1993, n. L 57, ed e'
          entrato in vigore il 17 marzo 1993.
              Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 6, 15 e 16, del
          decreto-legge  1o marzo  1999, n. 43, recante "Disposizioni
          urgenti per il settore lattiero-caseario", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  2 marzo  1999,  n.  50 e convertito in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
          27 aprile 1999, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 aprile  1999,  n.  100,  entrata  in  vigore  il  giorno
          successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
              "6.  Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita'
          di  cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro
          il  termine  di  cui  al  comma  1,  trasmettono  all'AIMA,
          attraverso il sistema informatico, le informazioni relative
          all'esatta  localizzazione  delle aziende ubicate in comuni
          parzialmente  delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3,
          4  e  5  della  direttiva  75/268/CEE  del  consiglio,  del
          28 aprile   1975,  con  effetto  a  decorrere  dal  periodo
          1998-1999".
              "15.   Entro   trenta   giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione  da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i
          periodi  1995-1996  e  1996-1997,  l'acquirente, in caso di
          mancata  richiesta  di  rateizzazione,  deve  provvedere  a
          versare  gli  importi trattenuti a titolo di prelievo per i
          suddetti  periodi,  nella  misura  complessivamente dovuta,
          nell'apposita   contabilita'   speciale  aperta  presso  la
          sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Roma,
          indicando   specificamente  le  causali  del  versamento  e
          dandone  contestuale  comunicazione alle regioni e province
          autonome  ed  a  restituire le somme trattenute in eccesso,
          dopo   operati   i   conguagli  previsti  dall'art.  1  del
          decreto-legge  n.  411 del 1997, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  limitatamente  alle  somme  dal medesimo
          trattenute   per  i  periodi  1995-1996  e  1996-1997.  Sui
          versamenti  e  le  restituzioni  sono  dovuti  i rispettivi
          interessi  legali  a  decorrere  dalle  singole trattenute.
          Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire
          il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti,
          il  produttore  e' tenuto a corrispondere all'acquirente la
          differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto,
          ai  fini del versamento nella contabilita' speciale secondo
          le  modalita'  previste  dalla  legislazione tributaria. In
          difetto,  su  comunicazione  dell'acquirente  da effettuare
          entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione
          del  relativo  pagamento,  effettua la riscossione coattiva
          del  debito  residuo  mediante  ruolo.  Alle regioni e alle
          province  autonome  sono comunicati i produttori iscritti a
          ruolo.   Qualora   non   provveda   a   tale  comunicazione
          l'acquirente  e'  responsabile  in proprio del prelievo non
          versato, in solido con il produttore.
              16.  Qualora  il  produttore,  entro  venti  giorni dal
          ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda
          all'acquirente  il  beneficio della rateizzazione, in dieci
          rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi
          interessi  legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a
          prima  e  semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia,
          ai  sensi  del decreto del Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali  del  25 ottobre  1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma
          la  responsabilita'  dell'acquirente  per il versamento del
          prelievo,  per  il  totale versamento di quanto dovuto alle
          scadenze   previste,   dandone  comunicazione  con  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all'AIMA e alla
          regione   o   provincia  autonoma,  l'acquirente,  entro  i
          successivi  dieci  giorni, provvede a versare la prima rata
          nella  suddetta  contabilita'  speciale  ed a restituire al
          produttore  tutte  le  altre  somme  trattenute a titolo di
          prelievo,  con  gli  interessi  legali maturati a decorrere
          dalle    singole    trattenute.    Il    produttore    deve
          successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque
          giorni  lavorativi  prima  della  scadenza  di ogni singola
          rata,  l'importo  dovuto,  ai  fini del relativo versamento
          nella  contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare
          comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province
          autonome  che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La
          mancata  corresponsione  dell'importo  dovuto anche per una
          sola   rata  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  della
          rateizzazione.  In  tale  caso,  l'acquirente  provvede  ad
          escutere   la  garanzia  prestata  ed  a  versare  l'intero
          prelievo   residuo  nella  contabilita'  speciale,  dandone
          contestuale comunicazione alle regioni e province autonome.
          L'acquirente  e'  responsabile  del  puntuale pagamento del
          prelievo  dovuto.  In  caso  di  pluralita'  di acquirenti,
          ognuno  provvede  al  versamento della parte di prelievo di
          sua competenza".