Art. 8. Versamento del prelievo supplementare 1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni. (( 1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001. )) Riferimenti normativi: Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, recante "Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 405, ed e' entrato in vigore il 3 gennaio 1993. Il regolamento (CEE) n. 536/93 del 9 marzo 1993, recante "Regolamento della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 marzo 1993, n. L 57, ed e' entrato in vigore il 17 marzo 1993. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6, 15 e 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1999, n. 100, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: "6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999". "15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore e' tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilita' speciale secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente e' responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore. 16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita' speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilita' speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente e' responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza".