Art. 6.
  L'Istituto  Poligrafico  e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  due  esemplari  per ogni versione delle suddette monete da
utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.