Art. 7.
  Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle
descrizioni  tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti
ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente
decreto.
  Le  impronte,  eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni,
saranno  riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale
di Stato.
  Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio
per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
---->  Vedere IMMAGINE alla Pag. 9 della G.U.  <----


    Roma, 15 novembre 2000
                                        Il direttore generale: Draghi