Art. 2.
                        Obblighi del gestore
  1.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o  delle  relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le
regioni, hanno l'obbligo di:
    individuare  le  aree  in  cui per effetto delle immissioni delle
infrastrutture  stesse  si abbia superamento dei limiti di immissione
previsti;
    determinare  il  contributo  specifico  delle  infrastrutture  al
superamento  dei limiti suddetti; presentare al comune e alla regione
o  all'autorita'  da  essa  indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
della  legge  26 ottobre  1995,  n.  447, il piano di contenimento ed
abbattimento  del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture
di cui sopra.
  2.  I  piani  vengono  presentati secondo le modalita' ed i termini
seguenti:
    a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e
locale:
      a.1)  entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la societa' o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette
i  dati  relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorita'
da essa indicata;
      a.2)  entro  i  successivi  diciotto  mesi la societa' o l'ente
gestore  presenta  ai comuni interessati ed alla regione competente o
all'autorita'   da   essa   indicata   il  piano  di  contenimento  e
abbattimento  del  rumore  di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge
26 ottobre  1995,  n.  447. Tale termine si applica anche nel caso in
cui  si  accerti  il  superamento  dei  valori limite successivamente
all'individuazione  di  cui al punto a.1), in ragione di sopravvenute
modificazioni  di  carattere  strutturale  o  relative a modalita' di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
      a.3)  gli  obiettivi  di  risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro quindici anni:
        dalla  data  di espressione della regione o dell'autorita' da
essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
        dalla  data  di  presentazione  del piano qualora la regione,
entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
  La   regione   puo',   d'intesa   con   le   autonomie  locali,  in
considerazione  della  complessita'  degli  interventi da realizzare,
dell'entita'  del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di
delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
    b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o
di piu' regioni:
      b.1)  entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette
i  dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita'
da esse indicate;
      b.2)  entro  i  successivi  diciotto  mesi la societa' o l'ente
gestore presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorita'
da esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore
di  cui  al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Tale  termine  si  applica  anche  al  caso  in  cui  si  accerti  il
superamento  dei  valori limite successivamente all'individuazione di
cui  al  punto  b.1),  in  ragione  di  sopravvenute modificazioni di
carattere   strutturale   o  relative  a  modalita'  di  esercizio  o
condizioni di traffico dell'infrastruttura;
      b.3)  gli  obiettivi  di  risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro quindici anni:
        dalla  data  di espressione della regione o dell'autorita' da
essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
        dalla  data  di  presentazione  del piano qualora la regione,
entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
  La   regione   puo',   d'intesa   con   le   autonomie  locali,  in
considerazione  della  complessita'  degli  interventi da realizzare,
dell'entita'  di  superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di
delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
    c) per gli aeroporti:
      c.1)  entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle
aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art.
6,  comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato
il  superamento  dei  limiti  previsti e trasmette i dati relativi ai
comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate;
      c.2)  entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento
dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed alle
regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di contenimento ed
abbattimento  del  rumore  di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge
26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui
si   accerti   il   superamento  dei  valori  limite  successivamente
all'individuazione  di  cui al punto c.1), in ragione di sopravvenute
modificazioni  di  carattere  strutturale  o  relative a modalita' di
esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
      c.3)  gli  obiettivi  di  risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro 5 anni:
        dalla  data  di espressione della regione o dell'autorita' da
essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
        dalla  data  di  presentazione  del piano qualora la regione,
entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
  La   regione   puo',   d'intesa   con   le   autonomie  locali,  in
considerazione  della  complessita'  degli  interventi da realizzare,
dell'entita'  del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di
delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi;
    d) per le altre infrastrutture:
      d.1)  entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove
sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette
i  dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita'
da esse indicate;
      d.2)  entro  i  successivi  diciotto  mesi la societa' o l'ente
gestore  presenta  ai  comuni  interessati  ed  alle  regioni  o alle
autorita'  da  esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento
del  rumore  di  cui  al  comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti
il  superamento  dei valori limite successivamente all'individuazione
di  cui  al  punto  d.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di
carattere   strutturale   o  relative  a  modalita'  di  esercizio  o
condizioni di traffico dell'infrastruttura;
      d.3)  gli  obiettivi  di  risanamento previsti dal piano devono
essere conseguiti entro cinque anni:
        dalla  data  di espressione della regione o dell'autorita' da
essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;
        dalla  data  di  presentazione  del piano qualora la regione,
entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non abbia emanato provvedimenti in materia.
  La   regione   puo',   d'intesa   con   le   autonomie  locali,  in
considerazione  della  complessita'  degli  interventi da realizzare,
dell'entita'  di  superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di
delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi.
  3.  Fatti  salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini
della  predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni
possono  notificare alle societa' ed enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento
dei limiti previsti.
  4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni
contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere:
    a) l'individuazione  degli  interventi e le relative modalita' di
realizzazione;
    b) l'indicazione   delle   eventuali   altre  infrastrutture  dei
trasporti  concorrenti  all'immissione  nelle aree in cui si abbia il
superamento dei limiti;
    c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per
ciascun intervento;
    d) il grado di priorita' di esecuzione di ciascun intervento;
    e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.
  5.  Entro  sei  mesi  dalla  data di ultimazione di ogni intervento
previsto  nel  piano di risanamento, la societa' o l'ente gestore ivi
compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello
stesso  piano,  provvede  ad  eseguire  rilevamenti  per accertare il
conseguimento  degli  obiettivi  del  risanamento  e trasmette i dati
relativi al comune ed alla regione o all'autorita' da essa indicata.