Art. 2. Obblighi del gestore 1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di: individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti; determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti; presentare al comune e alla regione o all'autorita' da essa indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture di cui sopra. 2. I piani vengono presentati secondo le modalita' ed i termini seguenti: a) per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale: a.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorita' da essa indicata; a.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all'autorita' da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto a.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; a.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; b) per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di piu' regioni: b.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; b.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati, alle regioni o alle autorita' da esse indicate, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto b.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; b.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; c) per gli aeroporti: c.1) entro diciotto mesi dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1, il gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; c.2) entro i successivi diciotto mesi, nel caso di superamento dei valori limite, l'esercente presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto c.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; c.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro 5 anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi; d) per le altre infrastrutture: d.1) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alle regioni competenti o alle autorita' da esse indicate; d.2) entro i successivi diciotto mesi la societa' o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alle regioni o alle autorita' da esse indicate il piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche al caso in cui si accerti il superamento dei valori limite successivamente all'individuazione di cui al punto d.1), in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalita' di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura; d.3) gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro cinque anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorita' da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione puo', d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzare, dell'entita' di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi. 3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle societa' ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti. 4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere: a) l'individuazione degli interventi e le relative modalita' di realizzazione; b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti; c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento; d) il grado di priorita' di esecuzione di ciascun intervento; e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori. 5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la societa' o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorita' da essa indicata.