Art. 5. Oneri e modalita' di risanamento 1. Gli oneri derivanti dall'attivita' di risanamento sono a carico delle societa' e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata, approva i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di piu' regioni e provvede, ugualmente di intesa con la Conferenza unificata, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale, tenuto conto delle priorita' valutate ai sensi dell'art. 3, comma 1, dei costi dei risanamenti previsti per ogni regione e del costo complessivo a livello nazionale. 3. Gli interventi strutturali finalizzati all'attivita' di risanamento devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorita': a) direttamente sulla sorgente rumorosa; b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; c) direttamente sul ricettore. 4. Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le tipologie di intervento di cui ai punti a) e b) del comma 2, non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.