Art. 6.
                       Attivita' di controllo
  1. Le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto
e  delle relative infrastrutture comunicano entro il 31 marzo di ogni
anno,  e  comunque entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto,  al  Ministero  dell'ambiente  e  alle  regioni  e ai comuni
competenti,  anche  al  fine  del  controllo  dell'applicazione delle
disposizioni  in  materia di accantonamento delle risorse finanziarie
di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995:
    a) l'entita' dei fondi accantonati annualmente e complessivamente
a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995;
    b) lo  stato  di  avanzamento  fisico  e  finanziario dei singoli
interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi.
  2.  L'attivita'  di controllo sul conseguimento degli obiettivi del
risanamento  e'  svolta,  nell'ambito  delle competenze assegnate dal
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale
e regionale.