Art. 3. Ambito di applicazione 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatta salva la facolta' di attribuzione degli incarichi previsti dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993, sono prioritariamente tenute a valutare, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta specifica professionalita', il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo unico concernenti le relative professionalita'. 2. I dirigenti iscritti presso una distinta sezione del ruolo unico, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla specifica professionalita' posseduta, e che risultino a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, possono essere chiamati a svolgere altri incarichi per i quali non sia espressamente richiesto dall'ordinamento alcuno specifico requisito tecnico.