Art. 3.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
fatta  salva  la  facolta'  di  attribuzione degli incarichi previsti
dall'art.  19,  commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993, sono
prioritariamente  tenute  a  valutare,  all'atto  del conferimento di
incarichi   dirigenziali   per   i   quali  sia  richiesta  specifica
professionalita',  il  personale  dirigenziale iscritto alle distinte
sezioni del ruolo unico concernenti le relative professionalita'.
  2.  I  dirigenti  iscritti  presso  una  distinta sezione del ruolo
unico, a cui non sia stato conferito alcun incarico in relazione alla
specifica  professionalita' posseduta, e che risultino a disposizione
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6,
comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 150/1999,
possono  essere  chiamati  a svolgere altri incarichi per i quali non
sia   espressamente   richiesto   dall'ordinamento  alcuno  specifico
requisito tecnico.