Art. 4. Revisione periodica l. Al fine di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificita' tecniche dei dirigenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, la definizione delle sezioni di prima e seconda fascia del ruolo unico e' soggetta a revisione biennale. Si procede comunque a revisione nei casi di modifiche normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia.