Art. 4.
                         Revisione periodica
  l.  Al  fine  di garantire la corrispondenza delle distinte sezioni
del ruolo unico alle specificita' tecniche dei dirigenti, ai sensi di
quanto  disposto  dall'art.  3,  comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 150/1999, la definizione delle sezioni
di  prima  e  seconda  fascia del ruolo unico e' soggetta a revisione
biennale.  Si  procede  comunque  a  revisione  nei casi di modifiche
normative o contrattuali delle disposizioni che regolano la materia.