Art. 5. Modalita' di iscrizione alle distinte sezioni 1. In sede di prima attuazione ogni amministrazione e' tenuta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio del ruolo unico, i nominativi dei dirigenti da collocare nelle distinte sezioni, ai sensi dei criteri di cui all'art. 2, specificando, per ogni dirigente la relativa sezione di iscrizione. La comunicazione e' corredata da una relazione dalla quale si evinca il criterio singolarmente utilizzato per la proposta di iscrizione. L'ufficio del ruolo unico provvede alla iscrizione dei dirigenti presso le distinte sezioni, previa valutazione e controllo della compatibilita' della proposta rispetto ai criteri fissati all'art. 2. 2. Il Ministero degli affari esteri, sulla base della propria normativa, relativamente al criterio di cui all'art. 2, lettera c), individua i dirigenti che rivestono posti di funzione che richiedono lo svolgimento di attivita' esplicitamente e direttamente connesse alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. Alla iscrizione nella relativa sezione si provvede con le medesime modalita' di cui al comma l. 3. I dirigenti che hanno svolto, per almeno due anni consecutivi, funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, possono presentare all'ufficio del ruolo unico richiesta di iscrizione presso la sezione istituita ai sensi dell'art. 2, lettera c). L'istanza di iscrizione deve essere corredata dal curriculum del dirigente e dalla attestazione dello svolgimento delle predette funzioni, da parte dell'ufficio presso cui sono state prestate. Le dette richieste sono valutate sentito il Ministero degli affari esteri. 4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettere g) e l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, l'ufficio del ruolo unico provvede ad individuare, sulla base delle richieste delle amministrazioni, le esigenze di specifiche professionalita' non soddisfatte per carenza nell'organico, anche al fine di promuovere le procedure concorsuali atte a garantire il reclutamento delle professionalita' necessarie. 5. Per i dirigenti neo assunti l'iscrizione presso le distinte sezioni del ruolo unico della dirigeriza consegue alla stipula del contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio. I bandi di concorso per il reclutamento di dirigenti con professionalita' tecniche devono contenere l'espresso riferimento alla distinta sezione in cui prendono iscrizione i relativi vincitori.