Art. 5.
            Modalita' di iscrizione alle distinte sezioni
  1.  In  sede  di  prima  attuazione ogni amministrazione e' tenuta,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   sentite  le  organizzazioni  sindacali,  a  comunicare  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  - ufficio del ruolo unico, i
nominativi  dei  dirigenti  da  collocare  nelle distinte sezioni, ai
sensi dei criteri di cui all'art. 2, specificando, per ogni dirigente
la  relativa  sezione di iscrizione. La comunicazione e' corredata da
una  relazione  dalla  quale  si  evinca  il  criterio  singolarmente
utilizzato  per  la proposta di iscrizione. L'ufficio del ruolo unico
provvede  alla  iscrizione  dei dirigenti presso le distinte sezioni,
previa  valutazione  e  controllo della compatibilita' della proposta
rispetto ai criteri fissati all'art. 2.
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri,  sulla base della propria
normativa,  relativamente  al criterio di cui all'art. 2, lettera c),
individua  i dirigenti che rivestono posti di funzione che richiedono
lo  svolgimento  di  attivita' esplicitamente e direttamente connesse
alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. Alla
iscrizione  nella  relativa  sezione  si  provvede  con  le  medesime
modalita' di cui al comma l.
  3.  I  dirigenti che hanno svolto, per almeno due anni consecutivi,
funzioni  amministrative  di  tutela  dei cittadini e degli interessi
italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, possono
presentare all'ufficio del ruolo unico richiesta di iscrizione presso
la  sezione  istituita ai sensi dell'art. 2, lettera c). L'istanza di
iscrizione deve essere corredata dal curriculum del dirigente e dalla
attestazione  dello  svolgimento  delle  predette  funzioni, da parte
dell'ufficio  presso cui sono state prestate. Le dette richieste sono
valutate sentito il Ministero degli affari esteri.
  4. In  attuazione  di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettere
g)  e  l),  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999,
l'ufficio  del  ruolo unico provvede ad individuare, sulla base delle
richieste   delle   amministrazioni,   le   esigenze   di  specifiche
professionalita'  non soddisfatte per carenza nell'organico, anche al
fine  di  promuovere  le  procedure  concorsuali  atte a garantire il
reclutamento delle professionalita' necessarie.
  5. Per  i  dirigenti  neo  assunti  l'iscrizione presso le distinte
sezioni  del  ruolo  unico della dirigeriza consegue alla stipula del
contratto  individuale  costitutivo  del  rapporto  di  lavoro  e  di
servizio.  I  bandi  di concorso per il reclutamento di dirigenti con
professionalita'  tecniche  devono  contenere  l'espresso riferimento
alla   distinta   sezione  in  cui  prendono  iscrizione  i  relativi
vincitori.