IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 novembre 96, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  65586  del  29 giugno 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Milano  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Mapos Italiana;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 luglio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapos Italiana,
con  sede  in  Milano,  unita'  di  Trezzo sull'Adda (Milano), per un
massimo  di 28 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 2000
al 3 gennaio 2001.