Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  SO.GE.SER., a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1o  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma
stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  indivi-duati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996,  in premessa indicato,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi