Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   Scarabeo   accessori,   a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge   1o   ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi