Art. 2.
  1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Agenzia italiana spaziale
(A.S.I.),   individua  la  somma  complessiva  di  contributo  dovuta
all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto
annuale  del  personale  in  servizio  pubblicato  dal  Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto
della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e
l'organismo  di  coordinamento  dei  comitati  di  settore,  ai sensi
dell'art.  50,  comma  8,  lettera  a),  secondo  alinea, del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
  2. Entro   il  28 febbraio  di  ciascun  anno,  l'Agenzia  italiana
spaziale  (A.S.I.)  provvede  a versare l'importo dovuto direttamente
all'ARAN   mediante   accreditamento   sulla   contabilita'  speciale
intestata  all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale
dello  Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima
Agenzia.