(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I

                     Definizione di "incidente"
    Nel  presente  allegato  vengono  definiti  i  criteri con cui un
"incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e
scarico  di  merci  pericolose, sia da considerare come motivo per la
redazione  da parte del consulente della relazione prevista dal comma
4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
  Un  "incidente"  e'  da considerare tale, se risponde ad almeno uno
dei criteri appresso enunciati:

                 Criterio 1 - Danni a persone o cose
    La  merce  pericolosa  trasportata,  ovvero caricata o scaricata,
deve  aver  avuto  un ruolo determinante nel provocare l'incidente di
cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
    Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei
seguenti eventi:
      a) decesso di una o piu' persone;
      b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore
a sette giorni;
      c) danni  a  cose  od  all'ambiente  valutabili  per  un  costo
superiore a cinquemila euro.

             Criterio 2 - Perdite di materie pericolose
    E'  da  considerarsi  "incidente"  se  la  quantita'  di  materia
fuoruscita  o  dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni
di  carico  o  scarico,  e'  superiore ai limiti di esenzione, per le
varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

        Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico
    Sono  parimenti  da  considerare "incidenti" anche quegli eventi,
verificatisi  in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci
pericolose,   in  cui  la  merce  pericolosa  abbia  avuto  un  ruolo
determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia
preso  rilevanti  provvedimenti  precauzionali,  quali  evacuazioni o
confinamenti  di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre
infrastrutture, ecc.