Allegato I Definizione di "incidente" Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Un "incidente" e' da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati: Criterio 1 - Danni a persone o cose La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze. Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi: a) decesso di una o piu' persone; b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore a sette giorni; c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro. Criterio 2 - Perdite di materie pericolose E' da considerarsi "incidente" se la quantita' di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR. Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.