Art. 3.
                          Durata e rinnovo
  1.  La  durata  di  ciascuna  autorizzazione  e'  pari a sei mesi a
partire  dal  giorno  di effettiva disponibilita' di tutte le risorse
necessarie per l'espletamento della sperimentazione. La data di avvio
della  sperimentazione deve essere comunicata all'Autorita' con dieci
giorni di anticipo.
  2.   L'autorizzazione   e'   rinnovabile  secondo  quanto  previsto
dall'art.  6,  comma 7, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Il
rinnovo  e'  condizionato  alla  verifica che il soggetto autorizzato
abbia  avviato la sperimentazione ed abbia presentato la relazione di
cui al successivo art. 5, comma 4.