Art. 3. Durata e rinnovo 1. La durata di ciascuna autorizzazione e' pari a sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilita' di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione. La data di avvio della sperimentazione deve essere comunicata all'Autorita' con dieci giorni di anticipo. 2. L'autorizzazione e' rinnovabile secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Il rinnovo e' condizionato alla verifica che il soggetto autorizzato abbia avviato la sperimentazione ed abbia presentato la relazione di cui al successivo art. 5, comma 4.