Art. 4. Presentazione delle domande 1. I soggetti richiedenti presentano all'Autorita' la domanda di autorizzazione contenente gli elementi di cui all'allegato E del decreto ministeriale 25 novembre 1997, corredata della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto ministeriale. La domanda dovra' inoltre contenere informazioni relative a: a) entita' dell'investimento previsto per la sperimentazione; b) tecnologia, sistema e fornitori utilizzati; c) la canalizzazione che si intende adottare; d) tipologia dei servizi oggetto della sperimentazione; e) elenco delle aree geografiche di servizio nelle quali il soggetto richiedente intende operare la sperimentazione indicandone la preferenza; f) numero delle stazioni base presenti nelle aree di interesse corredando la domanda con mappe topografiche in scala dove siano evidenziate le aree di copertura; g) numero degli utenti impegnati nelle aree locali durante la sperimentazione; h) documentazione relativa alla costituzione della garanzia cauzionale di cui al successivo art. 6. 2. L'Autorita', nel caso in cui la domanda risulti carente rispetto agli elementi informativi indicati al comma 1, puo' richiedere senza indugio e comunque entro 2 settimane dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta stessa. 3. L'Autorita', nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 3, rilascia le autorizzazioni provvisorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste o della documentazione integrativa di cui al comma precedente. 4. Il mancato accoglimento della domanda nei casi previsti dal comma 2, ovvero per mancanza dei titoli richiesti, e' comunicata tempestivamente all'interessato.