Art. 4.
                     Presentazione delle domande
  1.  I  soggetti  richiedenti presentano all'Autorita' la domanda di
autorizzazione  contenente  gli  elementi  di  cui all'allegato E del
decreto ministeriale 25 novembre 1997, corredata della documentazione
di  cui  all'art.  3,  comma 2, dello stesso decreto ministeriale. La
domanda dovra' inoltre contenere informazioni relative a:
    a) entita' dell'investimento previsto per la sperimentazione;
    b) tecnologia, sistema e fornitori utilizzati;
    c) la canalizzazione che si intende adottare;
    d) tipologia dei servizi oggetto della sperimentazione;
    e) elenco  delle  aree  geografiche  di  servizio  nelle quali il
soggetto  richiedente  intende operare la sperimentazione indicandone
la preferenza;
    f) numero  delle  stazioni  base presenti nelle aree di interesse
corredando  la  domanda  con  mappe  topografiche in scala dove siano
evidenziate le aree di copertura;
    g) numero  degli  utenti  impegnati  nelle aree locali durante la
sperimentazione;
    h) documentazione   relativa  alla  costituzione  della  garanzia
cauzionale di cui al successivo art. 6.
  2. L'Autorita', nel caso in cui la domanda risulti carente rispetto
agli  elementi informativi indicati al comma 1, puo' richiedere senza
indugio  e  comunque  entro 2 settimane dal ricevimento della domanda
stessa,  le  integrazioni  necessarie  che  l'interessato e' tenuto a
fornire entro 2 settimane dalla ricezione della richiesta stessa.
  3.   L'Autorita',  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  3,  rilascia  le autorizzazioni provvisorie entro sessanta
giorni   dal  ricevimento  delle  richieste  o  della  documentazione
integrativa di cui al comma precedente.
  4.  Il  mancato  accoglimento  della  domanda nei casi previsti dal
comma  2,  ovvero  per  mancanza  dei titoli richiesti, e' comunicata
tempestivamente all'interessato.