Art. 5. Modalita' di esercizio 1. A ciascun soggetto autorizzato ai sensi del presente provvedimento viene assegnata, secondo la disponibilita', una capacita' spettrale complessiva pari ad un massimo di 224 MHz. In relazione al numero dei soggetti ammessi a sperimentare, la sperimentazione puo' effettuarsi in regime di coutenza di frequenze. Durante la sperimentazione l'assegnazione di banda puo' essere modificata dall'Autorita' in relazione alla domanda e all'effettivo uso della risorsa spettrale assegnata al soggetto autorizzato. 2. Per ogni richiedente, l'esercizio sperimentale del servizio punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 GHz sara' autorizzato in specifiche aree geografiche di servizio, comunque non superiori a sei province, anche in regioni differenti e con non piu' di due province per regione, e per un numero totale di utenti non superiore al limite specificato all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 25 novembre 1997. 3. Durante la sperimentazione e' vietata l'offerta commerciale del servizio sperimentale e ogni forma pubblicitaria anche congiunta con altri servizi di telecomunicazioni. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria i soggetti autorizzati devono presentare all'Autorita' una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.