Art. 5.
                       Modalita' di esercizio
  1.   A   ciascun   soggetto   autorizzato  ai  sensi  del  presente
provvedimento   viene   assegnata,  secondo  la  disponibilita',  una
capacita'  spettrale  complessiva  pari  ad un massimo di 224 MHz. In
relazione   al   numero  dei  soggetti  ammessi  a  sperimentare,  la
sperimentazione  puo' effettuarsi in regime di coutenza di frequenze.
Durante  la  sperimentazione  l'assegnazione  di  banda  puo'  essere
modificata  dall'Autorita'  in relazione alla domanda e all'effettivo
uso della risorsa spettrale assegnata al soggetto autorizzato.
  2.  Per  ogni  richiedente,  l'esercizio  sperimentale del servizio
punto-multipunto  nella  banda  40,5  - 42,5 GHz sara' autorizzato in
specifiche aree geografiche di servizio, comunque non superiori a sei
province,  anche in regioni differenti e con non piu' di due province
per regione, e per un numero totale di utenti non superiore al limite
specificato all'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale
25 novembre 1997.
  3.  Durante la sperimentazione e' vietata l'offerta commerciale del
servizio  sperimentale e ogni forma pubblicitaria anche congiunta con
altri servizi di telecomunicazioni.
  4.   Entro   trenta   giorni   dalla  scadenza  dell'autorizzazione
provvisoria  i  soggetti  autorizzati devono presentare all'Autorita'
una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.