Art. 6. Contributi, cauzioni e sanzioni 1. I soggetti autorizzati alla sperimentazione dei servizi di cui al presente provvedimento sono tenuti al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria pari a lire italiane dieci milioni (euro 5,164.6). 2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione provvisoria, i soggetti autorizzati sono tenuti a costituire un deposito cauzionale per ciascuna provincia oggetto della sperimentazione, secondo la tabella riportata nell'allegato A. La cauzione puo' ritenersi validamente costituita con la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, azionabili a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, o nelle altre forme previste dalla legge. 3. L'Autorita' consente lo svincolo della cauzione di cui al precedente comma 2, successivamente agli accertamenti di competenza sul regolare svolgimento delle attivita' di cui al provvedimento di autorizzazione provvisoria, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa. 4. In caso di accertato inadempimento agli obblighi previsti dall'autorizzazione provvisoria e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, l'Autorita' procede all'irrogazione delle sanzioni previste.