Art. 6.
                   Contributi, cauzioni e sanzioni
  1.  I  soggetti autorizzati alla sperimentazione dei servizi di cui
al presente provvedimento sono tenuti al pagamento di un contributo a
titolo di rimborso dei costi amministrativi connessi allo svolgimento
dell'istruttoria pari a lire italiane dieci milioni (euro 5,164.6).
  2.   A   garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi  previsti  nel
provvedimento  di  autorizzazione provvisoria, i soggetti autorizzati
sono   tenuti  a  costituire  un  deposito  cauzionale  per  ciascuna
provincia oggetto della sperimentazione, secondo la tabella riportata
nell'allegato  A.  La  cauzione puo' ritenersi validamente costituita
con la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
azionabili  a  prima  richiesta,  senza il beneficio della preventiva
escussione  del  debitore  principale,  o  nelle altre forme previste
dalla legge.
  3.  L'Autorita'  consente  lo  svincolo  della  cauzione  di cui al
precedente  comma  2, successivamente agli accertamenti di competenza
sul  regolare  svolgimento delle attivita' di cui al provvedimento di
autorizzazione provvisoria, e comunque non oltre novanta giorni dalla
scadenza dell'autorizzazione stessa.
  4.  In  caso  di  accertato  inadempimento  agli  obblighi previsti
dall'autorizzazione   provvisoria   e   per   la  inosservanza  delle
disposizioni   stabilite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  vigenti,
l'Autorita' procede all'irrogazione delle sanzioni previste.