Art. 7. Disposizioni finali 1. Le autorizzazioni provvisorie di cui al presente provvedimento non costituiscono alcun titolo per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni punto-multipunto e/o per la fornitura al pubblico di servizi su dette reti e/o l'assegnazione delle relative frequenze, nella banda oggetto del presente provvedimento o in altra banda, per alcun tipo di servizio. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 9 novembre 2000 Il presidente Cheli Il commissario relatore Lari Il segretario degli organi collegiali Belati