Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  Le  autorizzazioni provvisorie di cui al presente provvedimento
non costituiscono alcun titolo per il rilascio di licenze individuali
per  l'installazione  e  la  fornitura  di  reti di telecomunicazioni
punto-multipunto e/o per la fornitura al pubblico di servizi su dette
reti e/o l'assegnazione delle relative frequenze, nella banda oggetto
del  presente  provvedimento  o  in  altra  banda,  per alcun tipo di
servizio.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Napoli, 9 novembre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                                Lari

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati