Art. 10.
                         Disposizioni finali
  1.  L'Autorita'  si  riserva  di adeguare il contenuto del presente
provvedimento  a  eventuali  ulteriori decisioni del Comitato europeo
delle  radiocomunicazioni  (ERC)  della CEPT sull'utilizzo coordinato
delle  frequenze  attribuite ai sistemi punto-multipunto, nella banda
di  frequenze  oggetto del presente provvedimento o in altre bande, e
dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei
detti sistemi.
  2.   In   relazione   al   futuro  sviluppo  dei  sistemi  di  tipo
punto-multipunto  ed alla eventuale attribuzione di ulteriore banda a
tali  tipi  di  servizi,  l'Autorita'  si  riserva di adottare idonee
procedure per l'assegnazione di ulteriori licenze.
  3.  L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento
non  da'  titolo  per  l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori
frequenze,  ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in
altre bande, per alcun tipo di servizio.
  4.  Con  successivo  provvedimento  sono  stabiliti  i criteri e le
modalita'  per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare
disponibili  in seguito alla mancata assegnazione con la procedura di
gara  prevista  dal  presente  provvedimento  ovvero  in seguito alla
revoca della licenza di cui all'art. 8.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Napoli, 22 novembre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                                Lari

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati