Art. 10. Disposizioni finali 1. L'Autorita' si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi punto-multipunto, nella banda di frequenze oggetto del presente provvedimento o in altre bande, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi. 2. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi di tipo punto-multipunto ed alla eventuale attribuzione di ulteriore banda a tali tipi di servizi, l'Autorita' si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori licenze. 3. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non da' titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, ne' nelle bande oggetto del presente provvedimento ne' in altre bande, per alcun tipo di servizio. 4. Con successivo provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare disponibili in seguito alla mancata assegnazione con la procedura di gara prevista dal presente provvedimento ovvero in seguito alla revoca della licenza di cui all'art. 8. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita', ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 22 novembre 2000 Il presidente Cheli Il commissario relatore Lari Il segretario degli organi collegiali Belati