Art. 2. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per l'assegnazione delle frequenze disponibili, e delle relative licenze individuali all'interno della rispettivaarea di estensione geografica. Tali reti utilizzano le bande di spettro accoppiato 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda 24,5 - 26,5 GHz, in modalita' FDD, per una ampiezza al massimo di 560 MHz per ciascun verso di collegamento, e le bande di spettro accoppiato 28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz, brevemente indicate come banda 27,5 - 29,5 GHz, in modalita' FDD, per un'ampiezza complessiva al massimo di 392 MHz per ciascun verso di collegamento. 2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano gia' in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.