Art. 2.
                   Oggetto e campo di applicazione
  1.   Il   presente   provvedimento   stabilisce  la  procedura  per
l'assegnazione  delle frequenze disponibili, e delle relative licenze
individuali    all'interno   della   rispettivaarea   di   estensione
geografica.  Tali reti utilizzano le bande di spettro accoppiato 24,5
- 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz, brevemente indicate come banda
24,5 - 26,5 GHz, in modalita' FDD, per una ampiezza al massimo di 560
MHz  per  ciascun  verso  di  collegamento,  e  le  bande  di spettro
accoppiato  28,0525 - 28,4445 GHz e 29,0605 - 29,4525 GHz, brevemente
indicate   come  banda  27,5  -  29,5  GHz,  in  modalita'  FDD,  per
un'ampiezza  complessiva  al  massimo di 392 MHz per ciascun verso di
collegamento.
  2.  Gli  aggiudicatari  sono  tenuti a richiedere, ove non ne siano
gia'  in  possesso,  i  titoli autorizzatori previsti dalla normativa
vigente  in  materia di licenze individuali e autorizzazioni generali
per  l'installazione  e  la  fornitura  di  reti di telecomunicazioni
aperte  al pubblico, la fornitura di servizi di telefonia vocale e la
fornitura di altri servizi di telecomunicazioni.