Art. 3.
             Risorse frequenziali delle licenze e durata
  1.  In relazione alla disponibilita' dello spettro di frequenze per
i  sistemi  punto-multipunto  di cui al presente provvedimento, ed al
numero   delle   licenze  rilasciabili,  determinato  con  successivo
provvedimento,  per ciascuna area di estensione geografica, e secondo
le  modalita' stabilite dal successivo bando di gara, sono rilasciate
licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2,
comma  1,  con  assegnazione  minima,  per  ciascuna  di esse, di una
risorsa  spettrale  consistente in due blocchi contigui da 2 x 28 MHz
nello spettro accoppiato.
  2.  Le licenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di
quindici  anni  con  possibilita' di rinnovo; l'eventuale cessione e'
subordinata all'assenso dell'Autorita'.
  3.  Ad  uno  stesso soggetto puo' essere assegnata una sola licenza
per ciascuna area di estensione geografica prevista.