Art. 3. Risorse frequenziali delle licenze e durata 1. In relazione alla disponibilita' dello spettro di frequenze per i sistemi punto-multipunto di cui al presente provvedimento, ed al numero delle licenze rilasciabili, determinato con successivo provvedimento, per ciascuna area di estensione geografica, e secondo le modalita' stabilite dal successivo bando di gara, sono rilasciate licenze individuali per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, con assegnazione minima, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in due blocchi contigui da 2 x 28 MHz nello spettro accoppiato. 2. Le licenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di quindici anni con possibilita' di rinnovo; l'eventuale cessione e' subordinata all'assenso dell'Autorita'. 3. Ad uno stesso soggetto puo' essere assegnata una sola licenza per ciascuna area di estensione geografica prevista.