Art. 4. Presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze 1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 1, e' aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti nel successivo bando di gara. 2. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma precedente, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione. 3. Nella medesima area geografica non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo soggetti che: a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante; b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante; c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante. 4. Ai fini del precedente comma 3, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.