Art. 4.
Presentazione  delle  domande per la partecipazione alla procedura di
                    assegnazione delle frequenze
  1.  La  presentazione  della  domanda  per  la  partecipazione alla
procedura per l'assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma
1,  e'  aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti che saranno
stabiliti nel successivo bando di gara.
  2.   I   soggetti  richiedenti,  nella  domanda  di  cui  al  comma
precedente,  devono  fornire  l'indicazione dell'area o delle aree di
estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.
  3.  Nella  medesima  area  geografica  non possono partecipare alla
procedura di assegnazione di cui al presente articolo soggetti che:
    a) esercitino    controllo,    diretto    o    indiretto,   anche
congiuntamente, su un altro partecipante;
    b) siano  sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;
    c) siano  sottoposti  al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante.
  4. Ai fini del precedente comma 3, il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'art.  2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova  contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.