Art. 5.
            Procedura per l'assegnazione delle frequenze
  1.   Gli   aventi  titolo  all'assegnazione  delle  frequenze  sono
individuati,  per  ciascuna area di estensione geografica, sulla base
di  una  graduatoria  basata sull'importo offerto anche attraverso un
sistema  di miglioramenti competitivi, secondo le modalita' stabilite
nel  bando  di  gara,  a  partire da un importo minimo, stabilito per
ciascuna  area di estensione geografica e indicato nello stesso bando
di  gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per
tutte le aree di estensione geografica interessate.
  2.   L'Autorita'   rilascia   agli  aggiudicatari  le  licenze  per
l'utilizzo  delle frequenze di cui al presente provvedimento, una per
ciascuna  area  di  estensione  geografica, entro sessanta giorni dal
termine  della  procedura di assegnazione di cui al comma precedente,
ovvero,  per  le  frequenze  incluse  nella  banda  27,5  - 29,5 GHz,
dall'avvenuta  variazione  al  piano  nazionale di ripartizione delle
frequenze ad essa relativa, qualora posteriore.
  3.  Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso
il  compenso  dovuto  all'eventuale  soggetto  esterno incaricato del
supporto     all'attivita'    dell'Autorita'    relativamente    alla
predisposizione della procedura di gara, saranno posti a carico degli
aggiudicatari.