Art. 5. Procedura per l'assegnazione delle frequenze 1. Gli aventi titolo all'assegnazione delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalita' stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate. 2. L'Autorita' rilascia agli aggiudicatari le licenze per l'utilizzo delle frequenze di cui al presente provvedimento, una per ciascuna area di estensione geografica, entro sessanta giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma precedente, ovvero, per le frequenze incluse nella banda 27,5 - 29,5 GHz, dall'avvenuta variazione al piano nazionale di ripartizione delle frequenze ad essa relativa, qualora posteriore. 3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attivita' dell'Autorita' relativamente alla predisposizione della procedura di gara, saranno posti a carico degli aggiudicatari.