Art. 7. Contributi 1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 5, per l'area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per l'assegnazione delle frequenze, secondo le modalita' specificate nel bando di gara. 2. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento degli oneri per le istruttorie e rilascio delle licenze e per le verifiche e i controlli annuali ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, nonche' gli altri contributi previsti dalla normativa vigente, inclusi gli oneri di cui all'art. 5, comma 3, del presente provvedimento. 3. Agli aggiudicatari non si applica l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per le frequenze assegnate sulla base del presente provvedimento.