Art. 7.
                             Contributi
  1.   Gli  aggiudicatari  sono  tenuti  al  versamento  dell'offerta
prodotta  al termine della procedura di cui all'art. 5, per l'area di
estensione   geografica   relativa,   a   titolo  di  contributo  per
l'assegnazione  delle frequenze, secondo le modalita' specificate nel
bando di gara.
  2.  Gli  aggiudicatari  sono tenuti al pagamento degli oneri per le
istruttorie e rilascio delle licenze e per le verifiche e i controlli
annuali   ai  sensi  del  decreto  ministeriale  5 febbraio  1998,  e
successive modificazioni, nonche' gli altri contributi previsti dalla
normativa  vigente, inclusi gli oneri di cui all'art. 5, comma 3, del
presente provvedimento.
  3. Agli aggiudicatari non si applica l'art. 5, comma 1, del decreto
ministeriale  5 febbraio  1998, per le frequenze assegnate sulla base
del presente provvedimento.