Art. 8.
               Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni
  1.  Gli  aggiudicatari  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali.
  2.   Entro  ventiquattro  mesi  dal  rilascio  della  licenza,  gli
aggiudicatari  sono  tenuti  ad  installare e fornire la rete radio a
larga   banda   punto-multipunto   ed  utilizzare  le  radiofrequenze
assegnate  in  almeno  il  30%  dei  comuni capoluogo di provincia di
ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di
frequenze.  Il  calcolo  del  30%  avviene  secondo  l'arrotondamento
definito nella tabella in allegato A.
  3.  Gli  aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello
Stato   sono  tenuti  a  rispettare  le  procedure  di  coordinamento
stabilite  dagli  accordi  transfrontalieri.  Agli  aggiudicatari che
operano   in  prossimita'  del  confine  di  un  area  di  estensione
geografica  puo'  essere  imposto all'atto del rilascio della licenza
l'obbligo  che  il  PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle
stazioni   base  della  propria  infrastruttura  non  superi  livelli
prestabiliti.   In   ogni   caso   gli  aggiudicatari  che  intendono
posizionare  stazioni  base  in  una  fascia  inferiore  a  7,5 km di
distanza  dal  confine  dell'area  di  estensione  geografica  devono
assicurare  il  coordinamento  con  l'operatore  o  gli operatori che
utilizzano  le  medesime  bande  nelle  aree di estensione geografica
contigue.
  4.  Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee
ad   evitare   interferenze  con  altri  utilizzatori  dello  spettro
elettromagnetico   autorizzati.   Per   l'effettivo  esercizio  degli
impianti  sono  tenuti  al  rispetto  delle  vigenti norme in materia
urbanistica,  antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene
del   lavoro,  nonche'  al  rispetto  dei  valori  limite  del  campo
elettromagnetico  per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad
acquisire  a  propria  cura,  per  ciascuno  dei suddetti aspetti ove
previsto, le autorizzazioni da parte delle autorita' competenti.
  5.  Fatte  salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in
caso  di  inadempimento  degli  obblighi previsti dalla licenza, agli
aggiudicatari  che  non rispettano gli obblighi di cui al comma 2 del
presente articolo, puo' essere disposta la revoca delle licenze nelle
aree  di  estensione  geografica  interessate  ed  e'  immediatamente
inibito  l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso
nessun  rimborso  e'  dovuto  per  i  contributi  gia'  erogati dagli
aggiudicatari soggetti alla sanzione.