Art. 8. Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni 1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di licenze individuali. 2. Entro ventiquattro mesi dal rilascio della licenza, gli aggiudicatari sono tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le radiofrequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento definito nella tabella in allegato A. 3. Gli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimita' del confine di un area di estensione geografica puo' essere imposto all'atto del rilascio della licenza l'obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti. In ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell'area di estensione geografica devono assicurare il coordinamento con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica contigue. 4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonche' al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorita' competenti. 5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla licenza, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere disposta la revoca delle licenze nelle aree di estensione geografica interessate ed e' immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso e' dovuto per i contributi gia' erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.