Art. 2.
            Comunicazione mediante consegna di un elenco
  1.  La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di
cui  ai  successivi  commi di un elenco delle schede, anche elaborato
per  mezzo  di  sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome,
nome,  data  e  luogo  di  nascita, residenza (citta' o Stato estero)
delle   persone   alloggiate,  nonche'  denominazione  e  sede  della
struttura  ricettiva  e  data  del  giorno  cui  la  comunicazione si
riferisce.
  2.  La  comunicazione  giornaliera  e' effettuata al questore della
provincia   anche  per  il  tramite  del  commissariato  di  pubblica
sicurezza territorialmente competente.
  3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia
sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza e' in
facolta'  dei  gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui
al   precedente   comma   presso   i  reparti  minori  dell'Arma  dei
carabinieri,  che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel
piu'   breve   tempo   possibile,   alla   questura  territorialmente
competente.  Per  le strutture ricettive ubicate in localita' che non
siano  sede  ne'  di  questura,  ne' di commissariato, ne' di reparti
minori  dell'Arma  dei carabinieri, la comunicazione giornaliera puo'
essere effettuata presso il comune.
  4.  Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il
tabulato  ed  appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a
riscontro dell'avvenuta comunicazione.
  5.  La questura territorialmente competente curera' il ritiro della
documentazione  acquisita  dai  comuni,  anche mediante gli uffici di
polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.