Art. 2. Comunicazione mediante consegna di un elenco 1. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato estero) delle persone alloggiate, nonche' denominazione e sede della struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si riferisce. 2. La comunicazione giornaliera e' effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente. 3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza e' in facolta' dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel piu' breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in localita' che non siano sede ne' di questura, ne' di commissariato, ne' di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera puo' essere effettuata presso il comune. 4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'avvenuta comunicazione. 5. La questura territorialmente competente curera' il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.