Art. 3. Comunicazione con mezzi informatici 1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita'. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare. Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporra', a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto. 2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda puo', con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto. 3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione. 4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore dovra' provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalita' individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.