Art. 3.
                 Comunicazione con mezzi informatici
  1.  I  gestori  delle  strutture  ricettive che intendono avvalersi
della  modalita'  di comunicazione mediante trasmissione dei dati con
mezzi  informatici  devono  chiedere  il collegamento con la questura
della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
  Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di
esercizio  in  corso di validita'. All'atto della presentazione della
domanda  dovranno  essere  richieste alla questura le caratteristiche
tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.
  Ciascuna  struttura  ricettiva,  sulla  base  delle caratteristiche
tecniche  del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporra',
a   proprie  spese,  i  programmi  applicativi  che  dovranno  essere
compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.
  2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione
della  domanda puo', con provvedimento motivato, differire la data di
attivazione del collegamento richiesto.
  3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al
comma  1  del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni
effettuate  con le modalita' di cui al presente articolo, la questura
fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.
  4.  Qualsiasi  impedimento,  anche  solo di natura tecnica, che non
consenta  la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con
ogni  mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente
competente.
  In  tale  ipotesi  il  gestore  dovra'  provvedere ad effettuare la
comunicazione   giornaliera  secondo  le  modalita'  individuate,  al
precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.