Art. 3.
  1.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita', venga accertata la
inadeguatezza  delle capacita' tecniche e professionali, o che per la
mancata  osservanza  dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in
particolare  di  quanto  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo
non  soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui all'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2000
                                      Il direttore generale: Visconti