Art. 2.
  Il  trasferimento  di portafoglio, di cui all'art. 1, avra' effetto
dal  1o gennaio  2001,  a  condizione  che si siano avverate tutte le
condizioni di efficacia o di validita' previste dalla legge.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti