Art. 2. Il trasferimento di portafoglio, di cui all'art. 1, avra' effetto dal 1o gennaio 2001, a condizione che si siano avverate tutte le condizioni di efficacia o di validita' previste dalla legge. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2000 Il presidente: Manghetti