Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.