Art. 2.
  1. La  presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita'
triennale.
  2. Entro  il  periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitivita' -
Ispettorato  tecnico,  si  riserva  la  verifica della permanenza dei
requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.