Art. 4. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG potra' essere rilasciata, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a condizione che sia presentata specifica domanda dai soggetti indicati al comma 8 del predetto art. 14. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio